Modalità di scelta del soggetto della tesi
Il Collegio dei docenti assegna, contestualmente all'avvio dei corsi, a ciascun dottorando un Supervisore, e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio. Il Supervisore ha il compito di seguire e orientare il dottorando nell’attività di ricerca e nell’elaborazione della tesi e di informare il Collegio su eventuali problemi ed esigenze relativi alla ricerca.
Procedure per l’ammissione all’esame finale
- Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», è rilasciato in seguito al superamento dell’esame finale e alla positiva valutazione da parte di una Commissione esaminatrice di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
- La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
- Entro la fine del terzo anno accademico di ciascun ciclo, il dottorando deve chiedere l’ammissione all’esame finale.
- La procedura per l’ammissione all’esame finale è la seguente:
- la tesi, unitamente alla relazione del dottorando sulle attività svolte durante il Corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario individuati dal Supervisore e dal Collegio dei Docenti. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali;
- entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
- Il Collegio dei docenti sulla base della proposta dei valutatori, dispone l’ammissione della tesi alla discussione pubblica o il rinvio della discussione per il periodo eventualmente proposto dai valutatori.
Proroga
- Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del Corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
- Una proroga della durata del Corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico che autorizzi la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ateneo.
- I periodi di proroga e sospensione non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
Commissione giudicatrice per l’esame finale
- La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, ed è costituita da tre componenti nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. In ogni caso, la Commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del Corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'art. 3, comma del presente Regolamento. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica scelti tra i professori e i ricercatori universitari afferenti ai settori scientifico disciplinari cui si riferisce il Corso. Devono inoltre essere previsti due membri supplenti in grado di garantire, in caso di necessità, le sostituzioni nel pieno rispetto della composizione prescritta.
- La presidenza della Commissione giudicatrice è assunta dal professore più anziano in ruolo; a parità dal più anziano d’età.
- Non possono far parte della Commissione giudicatrice dell’esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca docenti che siano Supervisore e Co-supervisore o valutatori della tesi di uno o più dottorandi ammessi all’esame finale, che abbiano fatto parte della Commissione giudicatrice del medesimo Corso di Dottorato per il ciclo precedente e che abbiano fatto parte della Commissione per la selezione degli accessi al corso per il medesimo ciclo.
- Il Decreto Rettorale di nomina delle Commissioni giudicatrici è pubblicato nel sito web dell’Ateneo. Di tale pubblicazione è data notizia al Coordinatore, che ne curerà la comunicazione ai componenti delle Commissioni ed ai dottorandi. Le Commissioni giudicatrici sono tenute a concludere i lavori entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso detto termine, la Commissione che non abbia concluso i lavori decade e il Rettore provvede a nominare una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
- Nel caso di Corsi di Dottorato istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
- Il rimborso delle spese di missione per i Commissari esterni graverà su fondi del Dottorato o del Dipartimento appositamente stanziati.
Esame finale e conseguimento del titolo
- L’esame finale per il conseguimento del titolo consiste in una discussione pubblica, avente per tema la tesi di Dottorato, preventivamente esaminata e valutata come previsto dall’art. 25 del presente Regolamento.
- Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, attribuisce un giudizio complessivo scegliendo tra le seguenti valutazioni: ‘sufficiente’, ‘buono’, ‘ottimo’. Quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.
- Qualora la tesi venga respinta, non sarà più possibile discuterla.
- La Commissione giudicatrice redige un verbale, comprensivo dei giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull’esito dei colloqui, che deve essere trasmesso in originale presso il competente ufficio dell’Università.
- Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione, la tesi finale depositata nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, sarà resa pubblica e consultabile in modalità open access secondo quanto previsto dal successivo comma 6. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione ai dati tutelati dal segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. In conformità alle linee guida CRUI può aversi l’embargo.
- Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo nel rispetto della normativa vigente è subordinato al deposito, da parte dell’interessato, della tesi finale nell’archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità; sarà cura dell’Università effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze nonché, entro 30 giorni dalla discussione ed approvazione della tesi, in formato elettronico nell’Anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca In una specifica sezione ad accesso aperto.
- Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).